Che cos’è la Fondazione Elsa ed Aldo Antognozzi onlus?
La Fondazione Elsa ed Aldo Antognozzi onlus è nata nel 2011, per volere dei coniugi Aldo ed Elsa Antognozzi e grazie al loro aiuto economico.
La Fondazione ha lo scopo di sostenere le attività delle componenti della Famiglia del Cuore Immacolato di Maria (cfr. Art. 2 Statuto), un’associazione privata di fedeli approvata nella Diocesi di Roma, il cui Carisma è condiviso dai religiosi Servi del Cuore Immacolato di Maria, dalle religiose Serve del Cuore Immacolato di Maria e dai laici.
La Famiglia del Cuore Immacolato di Maria (FCIM), secondo il suo specifico Carisma, cerca di promuovere una cultura genuinamente cristiana, soccorrendo tanto le povertà spirituali che quelle materiali, sia in Italia sia nei Paesi in cui è presente all’estero.
La Fondazione Elsa ed Aldo Antognozzi onlus, quindi, sostiene direttamente le attività della FCIM che hanno queste finalità di aiuto umano e sociale.
STATUTO DELLA FONDAZIONE
Art. 1
DENOMINAZIONE E SEDE
E' costituita la "Fondazione Elsa ed Aldo Antognozzi Onlus",
di seguito la Fondazione.
La Fondazione è una organizzazione non lucrativa di utilità
sociale ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460. La
locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o
l'acronimo "Onlus" saranno utilizzati nella denominazione ed
in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al
pubblico.
La Fondazione ha sede in Milano, Via Privata Cesare Mangilli
n. 6.
La Fondazione può istituire sedi secondarie sia in Italia sia
all’estero.
Art. 2
SCOPO E ATTIVITA’ ISTITUZIONALI
La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente
finalità di solidarietà sociale.
La Fondazione svolge attività nel settore della beneficenza.
In particolare la Fondazione si propone di sostenere le
attività delle componenti della "Famiglia del Cuore
Immacolato di Maria", una Associazione privata di fedeli,
approvata nella Diocesi di Roma ai sensi dei cann. 299 e
321-329 C.I.C. con decreto del 13.5.2005 del Vicario Generale
di Sua Santità, con sede a Roma.
Art. 3
ATTIVITA’ DIRETTAMENTE CONNESSE
La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle
indicate negli scopi di cui all’art. 2, ad eccezione di
quelle ad esse direttamente connesse, ovvero, a titolo
esemplificativo e non tassativo:
a) allestire, gestire e sovraintendere iniziative educative,
culturali, sociali e spirituali, musei e biblioteche che
abbiano come scopo quello di sostenere le attività di cui
all’art. 2 del presente statuto;
b) organizzare mostre, convegni, rappresentazioni, od eventi
in genere, che abbiano come scopo quello di sostenere le
attività di cui all’art. 2 del presente statuto;
c) raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta o
indiretta di interventi, strutture e servizi sempre
nell’ambito degli scopi di cui all’art. 2 del presente
Statuto;
d) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed
istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia
rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di
scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la
Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche
alla costituzione di detti organismi;
e) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento
dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, in
particolare con riferimento al settore dell’editoria e degli
audiovisivi in genere, nei limiti delle leggi vigenti, ed a
quello degli articoli accessori di pubblicità;
f) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria,
locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti;
g) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il
finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza
l’esclusione di altri, la stipula di convenzioni di qualsiasi
genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti
pubblici e privati, che siano considerate opportune e utili
per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
h) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al
perseguimento delle finalità istituzionali.
Art. 4
PATRIMONIO
Il patrimonio della Fondazione é costituito dal Fondo di
dotazione iniziale, così come descritto nell’atto costitutivo
della Fondazione stessa.
Tale patrimonio potrà venire alimentato con altre donazioni
mobiliari e immobiliari, contributi, oblazioni, lasciti
mortis causa, legati ed erogazioni, a condizione che queste
siano esplicitamente così finalizzate dai donanti.
E' fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e
al mantenimento del fondo di dotazione.
Art. 5
ENTRATE
Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone del
Fondo di gestione iniziale, costituito dalle seguenti entrate:
a) redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 4;
b) ogni eventuale contributo ed elargizione da parte di
terzi, compresi enti pubblici e privati, destinati
all'attuazione degli scopi statutari;
c) entrate derivanti da eventuali attività connesse.
Art. 6
FONDATORI
Sono Fondatori i signori Elsa Carini ed Aldo Antognozzi.
Art. 7
ORGANI DELLA FONDAZIONE
Organi della Fondazione sono:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 8
IL PRESIDENTE
Il Presidente della Fondazione è il Presidente Generale
pro-tempore dell’Associazione privata di fedeli denominata
"Famiglia del Cuore Immacolato di Maria", che a sua volta è
il Ministro Generale pro-tempore dell’Istituto dei Servi del
Cuore Immacolato di Maria.
Il Presidente dura in carica fino a quando ricopre la carica
di Presidente Generale nell’anzidetta Associazione. La
perdita di tale carica, per qualunque ragione essa avvenga,
comporta l’immediata sostituzione alla carica di Presidente
della Fondazione con la persona che ha assunto la carica di
Presidente Generale nella Associazione "Famiglia del Cuore
Immacolato di Maria".
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione
verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare
procuratori determinandone le attribuzioni.
Il Presidente inoltre:
a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
b) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di
Amministrazione e tiene i rapporti con le autorità e le
pubbliche amministrazioni;
c) firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di
tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon
andamento amministrativo della Fondazione; opera con gli
Istituti di credito nei limiti degli affidamenti concessi;
cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma
qualora si renda necessario;
d) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno,
sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione
entro trenta giorni dall'assunzione del provvedimento.
Art. 9
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero
variabile di membri, da un minimo di sei ad un massimo di
otto.
La sua composizione è la seguente:
a) due membri nelle persone dei Fondatori o in mancanza loro
discendenti in linea retta in ordine di età
b) un membro nella persona del Ministro Generale pro-tempore
dell’Istituto dei Servi del Cuore Immacolato di Maria, che ai
sensi dell’art. 8 assume anche la Presidenza;
c) un membro nella persona della Superiora Generale
pro-tempore dell’Istituto delle Serve del Cuore Immacolato di
Maria;
d) un membro designato dall’Istituto dei Servi del Cuore
Immacolato di Maria;
e) un membro designato dall’Istituto delle Serve del Cuore
Immacolato di Maria.
Il Consiglio di Amministrazione potrà cooptare fino ad altri
due membri tra persone ritenute utili all’attività della
Fondazione, per il periodo di tempo indicato nella delibera
di cooptazione.
I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica
sei esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio
consuntivo dell'ultimo esercizio.
Qualora venga meno un componente, si provvederà alla sua
sostituzione con le modalità previste per la nomina dei
Consiglieri.
In particolare la perdita della carica di Ministro Generale o
di Superiora Generale, per qualunque ragione essa avvenga,
comporta l’immediata sostituzione alla carica di Consigliere
con la nuova persona che ha assunto la carica di Ministro
Generale o di Superiora Generale.
Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono
svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese
sostenute e preventivamente approvate dal Consiglio stesso ed
eventuali compensi deliberati di volta in volta dal Consiglio
in relazione a particolari incarichi eventualmente assegnati.
Art. 10
DECADENZA E ESCLUSIONE
I membri del Consiglio di Amministrazione possono decadere
dalla carica dopo tre assenze continuative e ingiustificate.
Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:
a) il mancato rispetto delle norme statutarie e dei
regolamenti emanati;
b) l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o
all'immagine della fondazione;
c) l'aver subito condanne per reati finanziari e fallimentari;
d) l'essere nelle condizioni previste dall'art. 2382 C.C.
L'esclusione deve essere deliberata a maggioranza assoluta
dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Collegio dei
Revisori.
Art. 11
POTERI
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di
ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.
In particolare provvede a:
a) redigere ed approvare entro il mese di aprile il bilancio
consuntivo;
b) stabilire le direttive e collaborare attivamente alla
raccolta dei fondi necessari per finanziare i progetti della
Fondazione e per coprire le spese operative della stessa;
c) deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
d) deliberare gli investimenti del patrimonio della
Fondazione;
e) conferire deleghe su materie particolari, anche nominando
Consiglieri Delegati muniti eventualmente della legale
rappresentanza;
f) nominare procuratori;
g) nominare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
h) deliberare eventuali modifiche statutarie;
i) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e
alla devoluzione del Patrimonio.
Art. 12
ADUNANZE
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di
propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi
membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei
inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per
l’adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione
può avvenire tre giorni prima della data fissata.
L’avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno
della seduta, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente
indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione,
e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della
prima convocazione a non meno di un’ora di distanza da
questa.
Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione,
con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda
convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei
presenti.
Il Consiglio d’Amministrazione è comunque validamente
costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le
formalità suddette purché sia rappresentato l’intero
Consiglio, siano avvisati i membri del Collegio dei Revisori
dei Conti e nessun consigliere si opponga alla trattazione
degli argomenti.
I membri del Consiglio possono delegare, nelle forme di
legge, terzi esterni al Consiglio a partecipare per loro
conto alle riunioni del Consiglio.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto
del Presidente.
Le deliberazioni concernenti l’approvazione delle modifiche
statutarie, la proposta di scioglimento della Fondazione e
devoluzione del Patrimonio sono validamente adottate con il
voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri presenti.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua
assenza od impedimento dal Consigliere più anziano.
Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale,
firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal
segretario, che potrà essere scelto dal Consiglio anche al di
fuori dei suoi membri.
E’ ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si
tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che
tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro
consentito di seguire la discussione e di intervenire in
tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di
Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova
il Presidente e dove pure deve trovarsi, se nominato, il
segretario della riunione.
Art. 13
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio
di Amministrazione ed è composto da tre membri, di cui uno
con funzione di Presidente, scelto tra persone iscritte nel
registro dei Revisori Contabili.
Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare
l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza
della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta
della contabilità sociale.
I Revisori dei Conti assistono alle riunioni del Consiglio di
Amministrazione.
Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni e
i suoi componenti possono essere riconfermati.
Art. 14
LIBRI VERBALI
I verbali delle deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione ed i verbali del Collegio dei Revisori dei
Conti devono essere trascritti su apposito registro.
Art. 15
BILANCIO
L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31
dicembre di ogni anno.
Entro il 30 aprile il Consiglio di Amministrazione approva il
bilancio consuntivo dell’esercizio precedente.
Gli utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per
la realizzazione delle attività istituzionali della
Fondazione, nonché di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 16
DIVIETO DI DISTRIBUZIONE
Durante la vita della Fondazione è fatto espresso divieto di
distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di
gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge,
o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge,
statuto o per regolamento, fanno parte della medesima ed
unitaria struttura.
Art. 17
SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa,
il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà
devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità
sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di
controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre
1996 n. 662, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla
legge.
Art. 18
NORME RESIDUALI
Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente
Statuto, s'intendono richiamate le norme del Codice civile in
tema di fondazioni riconosciute, nonché le disposizioni
dettate dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive in
materia Onlus.
Art. 19
NORMA TRANSITORIA
Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e
validamente operare nel numero, per la durata, nonché nella
composizione determinata in sede di atto costitutivo dai
Fondatori, anche in deroga alle norme del presente Statuto,
in sede di sua prima applicazione, e verranno successivamente
integrati.
FIRMATO:
ANTOGNOZZI ALDO
CARINI ELSA
SIMONA DEFENDINI
GIOVANNI NICOLÒ RICCI
ALBERTA DELLA RATTA RINALDI (SIGILLO)
*********************************
E' copia conforme all'originale.
Milano, lì 18 ottobre 2011.